RTV ospedali

Il 09/05/2021 è entrato in vigore il DM 29/03/2021 su “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie” pubblicato sulla gazzetta n. 85 del 09-04-2021. Si tratta della RTV (V.11) del nuovo Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015).

Le norme tecniche del Decreto si possono applicare alle attività esistenti ovvero a quelle di nuova realizzazione, in
alternativa al DM 18/09/2002.

Questa RTV si può applicare alle seguenti attività sanitarie:

  1. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  2. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  3. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Box auto su spazio scoperto

Le autorimesse classificate come box auto su spazio scoperto non sono soggette al DPR 151/2011 e quindi al controllo dei Vigili del Fuoco. Approfondiamo bene l’argomento. Iniziamo chiarendo queste definizioni.

  • Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.
  • Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.
  • Posto auto: spazio destinato al parcamento del singolo veicolo.

Attualmente le autorimesse devono essere conformi al nuovo codice di prevenzione incendi. Il DM 03/08/2015 afferma al punto V.6.2 che l’autorimessa è un area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Però specifica che NON sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

  1. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
  2. il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).
Spazio scoperto

A questo punto è essenziale conoscere la definizione di “spazio scoperto” del punto 3.5.1 del DM 03/08/2015, ossia uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:

  1. superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
  2. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m.

Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2.
La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

Ricordare che lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti, ma non è un compartimento antincendio.

RTV asili nido

È stata emanata la Regola Tecnica Vericale RTV asili nido pubblicata nel DM 06/04/2020, e con entrata in vigore dal 29/04/2020. Sono così approvate le norme tecniche per gli asili nido con oltre 30 persone (RTV asili nido) che si affiancano alle regole pregresse emanate con il DM 16/07/2014. Sono stati inoltre pubblicati con il DM 14/02/2020 alcuni correttivi alla RTV Uffici, RTV Attività scolastiche e RTV Attività ricettive turistico-alberghiere.

Le RTV attualmente esistenti sono:

  • V.4: uffici;
  • V.5: attività ricettive turistico-alberghiere;
  • V.6: autorimesse;
  • V.7: attività scolastiche;
  • V.8: attività commerciali;
  • V.9 asili nido (DM 29/04/2020).

Le RTV in attesa di pubblicazione sono:

  • autorimesse (aggiornamento e revisione della V.6);
  • musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati;
  • edifici di civile abitazione; strutture sanitarie.

Le RTV in lavorazione sono:

  • attività di intrattenimento e di spettacolo;
  • stoccaggio e trattamento rifiuti;
  • attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Prossime RTV 2020

Il Comitato Centrale Tecnico per la Prevenzione Incendi (CCTS) ha già approvato queste Regole Tecniche Verticali (prossime RTV 2020) che andranno ad aggiungersi a quelle esistenti (V4-V5-V6-V7-V8) in conformità al DM 03/08/2015, come modificato dal DM 18/10/2019:
• Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 aperti al pubblico;
• Asili nido;
• Aggiornamento RTV per le autorimesse.
In aggiunta ci sono diversi gruppi di lavoro che hanno presentato al CCTS le seguenti proposte di RTV che sono attualmente in fase di valutazione:
• Strutture sanitarie;
• Edifici di civile abitazione;
• Edifici tutelati (p.to 72 del D.P.R. 151/2011).

Nuova norma Vvf per centrali termiche

E’ stato pubblicato il DM 08 novembre 2019: la nuova regola di prevenzione incendi per le centrali termiche. E’ intitolata “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”.

Si riferisce all’attività 74 del DPR 151/2011 sugli “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”. Il decreto riporta anche le misure di prevenzione incendi per gli impianti di potenzialità inferiore a 116 kW ma superiore a 35 kW, anche se non soggette a controllo da parte dei VVF. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

La prima norma per gli impianti alimentati a gas di rete è stata la Circolare 68/69. Successivamente è stata modificata ed ampliata con il DM 12/04/96. Ad ultimo è apparso il presente decreto, DM 08/11/2019, che però non prevede particolari adeguamenti per gli impianti esistenti conformi con le precedenti normative.

Sistemi fissi con estinguenti a schiuma e gassosi

Sono state recepite in italiano queste due nuove norme UNI relative ai sistemi fissi con estinguenti a schiuma e gassosi che sono in vigore dal 06/06/2019:

  1. UNI EN 13565-1:2019 – “Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a schiuma – Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti”. La norma stabilisce i requisiti per i materiali, la costruzione e le prestazioni di componenti di sistemi fissi di estinzione incendi che utilizzano liquidi schiumogeni concentrati, ad esclusione di pompe, motori e torrette di controllo remoto.
  2. UNI EN 15004-1:2019 – “Installazioni fisse antincendio – Sistemi a estinguenti gassosi – Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione”. La norma tratta i sistemi a saturazione totale relativi principalmente a edifici, impianti industriali e altre applicazioni specifiche, che utilizzano agenti estinguenti gassosi elettricamente non conduttivi che non lasciano residui dopo lo scarico e per le quali sono attualmente disponibili dati sufficienti per consentire la verifica delle caratteristiche di prestazione.

Nuova UNI 11137

È entrata in vigore il 30/10/2019 la nuova norma UNI 11137:2019 sugli impianti a gas per uso civile che definisce nuovi criteri per la verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni con prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia. La norma si applica agli impianti civili esistenti (da attivare, da riattivare oppure in servizio), alimentati con gas combustibili della II famiglia (Gas naturale) o della III famiglia (GPL), così come definiti nella UNI EN 437.

La UNI 11137 definisce i requisiti di tenuta degli impianti interni ed i limiti di accettabilità di eventuali dispersioni, le circostanze in cui occorre effettuare la verifica dei requisiti di tenuta, le modalità di esecuzione della verifica dei requisiti di tenuta, le metodologie per determinare il valore di dispersione, i criteri che consentono di attestare l’idoneità o la non idoneità dei requisiti di tenuta per il funzionamento dell’impianto interno; le possibili modalità di ripristino dei requisiti di tenuta

La precedente norma sostituita è la UNI 11137:2012.

Porte esterne tagliafuoco marcatura CE

Porte esterne tagliafuoco marcatura CE. La UNI EN 16034:2014 obbliga dal 02/11/2019 il regime di marcatura CE per le porte esterne pedonali, per le porte e per i cancelli industriali resistenti al fuoco. È infatti terminato il periodo transitorio nel qual era possibile l’omologazione prevista dal DM 21/06/2004. Tutti i manufatti ricadenti nell’ambito d’applicazione delle seguenti norme armonizzate devono avere la marcatura CE.

  • UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte esterne pedonali” (norma di prodotto);
  • UNI EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage” (norma di prodotto).

Per le porte interni resistenti al fuoco e/o tenuta ai fumi resta efficace il regime di omologazione del DM 21/06/2004. La definizione contenuta nella norma terminologica UNI EN 12519:2005 specifica che per porte esterne si intende “una porta che divide l’esterno dall’interno dell’edificio, indipendentemente che gli ambienti siano riscaldati o meno”.

Scadenze asili nido

Scadenze asili nido riguardo gli adeguamenti di prevenzione incendi. L’articolo 4-bis del DL 59/2019 sulle misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici, modifica i commi 2 e 2-bis dell’articolo 4 del DL 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini. Infatti il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto, è fissato al 31/12/2019.

Gli adeguamenti delle scuole non a norma possono essere progettati con la vecchia normativa prescrittiva (DM 16/07/2014), oppure con il nuovo codice prestazionale (DM 03/08/2015) insieme alla corrispondente regola tecnica verticale (DM 07/08/2017).