Scadenze asili nido

Scadenze asili nido riguardo gli adeguamenti di prevenzione incendi. L’articolo 4-bis del DL 59/2019 sulle misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici, modifica i commi 2 e 2-bis dell’articolo 4 del DL 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini. Infatti il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto, è fissato al 31/12/2019.

Gli adeguamenti delle scuole non a norma possono essere progettati con la vecchia normativa prescrittiva (DM 16/07/2014), oppure con il nuovo codice prestazionale (DM 03/08/2015) insieme alla corrispondente regola tecnica verticale (DM 07/08/2017).

Rinvio dell’adeguamento antincendio per le strutture turistico ricettive

L’articolo 11 del DL 150/2013 proroga i termini previsti per l’adeguamento obbligatorio delle strutture turistico ricettive alle disposizioni di prevenzione incendi. La nuova scadenza slitta al 31/12/2014, per le strutture con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09/04/1994, e che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il DM 16/03/2012.
Le strutture interessate sono:
– Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
– Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.