APE nuove costruzioni

Al termine dei lavori della nuova costruzione dell’edificio, in conformità al DLgs 192/2005ed s.m.i., ed in relazione alla prestazione energetica nell’edilizia, serve la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) e la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica progettuale della ex Legge 10/1991.

L’articolo 2 comma 1 del DLgs 192/2005 riporta queste definizioni:
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio
ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;

Inoltre l’articolo 6 comma 1 del DLgs 192/2005 specifica il seguente obbligo da parte del costruttore:
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.

Infine l’articolo 8 comma 2 del DLgs 192/2005 richiede anche questi documenti da presentare al Comune:
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

Invio APE su portale ENEA

La Regione Lazio ha istituito la banca dati nazionale denominata SIAPE (Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica) per la raccolta dei dati relativi agli APE, compatibile con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti, con il DGR 509/2016. Il portale è in collaborazione con ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Invio APE su portale ENEA.
L’Attestato di Prestazione Energetica, che confluisce nella banca dati, è il documento informativo di “etichetta dell’edificio”, che permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo le prestazioni energetiche dell’edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
La principale informazione riportata sull’APE è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).
Il portale web per l’invio degli Attestati di Prestazione Energetica è questo: https://www.apelazio.enea.it/

Certificatore Energetico

Il Certificatore Energetico è un tecnico qualificato. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed inoltre deve essere abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici sia alla progettazione di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’Ing. Fratini è Certificatore Energetico perché possiede la laurea quinquennale del vecchio ordinamento, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma ed abilitato nei settori a-b-c (edile, industriale, elettronico). Inoltre lavora nella progettazione energetica degli edifici da più di 10 anni.

Attestato di Prestazione Energetica

L’ attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

L’attestato energetico fornisce come risultato finale la classe energetica globale dell’edificio, correlata ai consumi necessari per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

L’attestato di prestazione energetica fornisce queste dettagliate informazioni:
1. Informazioni generali
2. Classe energetica globale dell’edifcio
3. Grafico delle prestazioni energetiche globale e parziali
4. Qualità involucro (raffrescamento)
5. Metodologie di calcolo adottate
6. Raccomandazioni
7. Classificazione energetica globale dell’edificio
8. Dati prestazioni energetiche parziali
9. Note sulle ristrutturazioni
10. Informazioni sull’edificio
11. Dati sugli impianti
12. Tecnici Progettisti
13. Ditta Costruttrice
14. Soggetto certificatore
15. Sopralluoghi
16. Dati d’ingresso
17. Software

Dubbi su Attestato di Prestazione Energetica

L’attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato trasformato in attestato di prestazione energetica (APE) dalla Legge 90/2013, che inoltre prevede il rilascio di questo documento per tutte le unità immobiliari costruite, vendute oppure locate. Da ora in poi attenzione ai contratti di locazione senza l’APE!

Cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Serve allegare il libretto all’APE?
Si. Se il libretto della caldaia non è allegato all’APE in copia o in originale l’attestato energetico non ha più una validità di 10 anni, ma solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica, ai sensi del DLgs 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 .

Quando è obbligatorio?
In tutti i nuovi contratti. Nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Chi deve predisporre l’APE?
Il proprietario o costruttore. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

L’APE deve essere spedito?
Si. La documentazione attestante la classe energetica dell’edificio, con il relativo libretto d’impianto, deve essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici della Regione Lazio.

Chi sono i certificatori energetici?
Solo i tecnici qualificati. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici che di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’APE è obbligatorio per gli edifici pubblici?
Si. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

Normativa certificazione energetica

Le norme relative alla certificazione Energetica sono in continuo mutamento, ed è per questo che è stata creata la figura del Certificatore Energetico, cioè un tecnico qualificato e competente in tale settore.

La norma originale è la Legge 10/1991, poi affiancata dal DLgs 192/2005 modificato da tutta una serie di leggi (DLgs 311/2006, Legge 99/2009, Legge 56/2010, DLgs 28/2011, ..), fino ad arrivare al DPR 59/2009 ed al DM 26/06/2009. Ultima novità entrata in vigore è il DM 26/06/2015.

Questo fino al 2013, quando il DPR 75/2013 ha introdotto la figura ed i requisiti del Certificatore Energetico, mentre Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 introduceva l’obbligo di allegare il libretto della caldaia al Certificato Energetico, e ribattezzando l’ACE in APE, cioè l’Attestato di Certificazione Energetica nell’Attestato di Prestazione Energetica. Questa trasformazione non è solo formale ma anche sostanziale, infatti l’attuale metodologia di calcolo della classe energetica sarà presto modificata da un ulteriore decreto per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.

Casi di esclusione dall’obbligo dell’APE

Casi di esclusione dall’obbligo dell’APE
Il DM 26/06/2015, attuativo della Legge 90/2013, prevede alcuni casi in cui non è necessario redigere l’Attestato di Prestazione energetica (APE). Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti immobili:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, oppure “al rustico”);
l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (ad esempio: piscina all’aperto, serra non realizzata con strutture edilizie, ecc..).
Per le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Multe per mancanza APE

01/05/2014

La normativa sulla mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica nei contratti è stata rimaneggiata diverse volte negli ultimi mesi. Inizialmente la Legge 90/2013 ha introdotto la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE (comma 3-bis articolo 6). Poi il DL Destinazione Italia ha sostituito la nullità del contratto per l’assenza dell’APE con una multa da 3.000 a 18.000 euro (nuovo comma 3 nell’articolo 6). Infine la Legge di Stabilità per il 2014 fa riferimento di nuovo al comma 3 bis sulla nullità dei contratti in mancanza dell’APE, provocando non poche incertezze. Finalmente il Ministro Cancellieri ha chiarito che la Legge di stabilità è intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia, quindi restano valide le multe previste.
Riassumendo la normativa vigente in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici, si trovano le seguenti sanzioni:
– il costruttore o il proprietario degli edifici di nuova costruzione o di quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con una multa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il venditore o l’acquirente dell’immobile è punito con la sanzione amministrativa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il locatore o il locatario è punito con la sanzione tra 300 euro e 1.800 euro.
– l’agenzia immobiliare è punita con una multa tra a 500 euro e 3.000 euro.
Nel caso in cui l’APE non venga allegato ai contratti, entrambe le parti sono soggette al pagamento della sanzione, in solido e in parti uguali.

APE e libretto dell’impianto

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito gli aspetti riguardanti le norme sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) introdotto dal DL 63/2013 e convertito in Legge 90/2013. Con la nota del 09/09/2013 è fornito un secondo chiarimento sull’eventualità di allegare all’APE il libretto dell’impianto, infatti l’articolo 6 del DLgs 192/2005 sostiene che i libretti di impianto “sono allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica”.

Secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito materialmente all’attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo. Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità del contratto notarile, ma va consegnato all’acquirente al momento più opportuno.

Requisiti del Certificatore Energetico

Il DPR 75/2013 introduce il nuovo Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici. Il Certificatore Energetico deve essere laureato, iscritto al proprio Albo ed essere in possesso dell’abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici ed alla progettazione d’impianti.
Altrimenti si dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica (durata minima di 64 ore), i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto 75/2013. I corsi dovranno essere accreditati e saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Infine nel caso in cui il tecnico sia laureato ma non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e progettazione d’impianti) deve comunque operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste, oppure frequentare il corso di formazione da 64 ore.