Casi di esclusione dall’obbligo dell’APE

Casi di esclusione dall’obbligo dell’APE
Il DM 26/06/2015, attuativo della Legge 90/2013, prevede alcuni casi in cui non è necessario redigere l’Attestato di Prestazione energetica (APE). Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti immobili:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, oppure “al rustico”);
l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (ad esempio: piscina all’aperto, serra non realizzata con strutture edilizie, ecc..).
Per le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Attestato di Prestazione Energetica

10/11/2013

Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 oltre ad aumentare le detrazioni dal 55% al 65% ed ampliare all’acquisto dei mobili quelle del 50%, ha imposto l’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica anche quando si ha trasferimento di immobili a titolo gratuito, oltre al caso di compravendita onerosa.

Fondamentale è considerare i tempi e le modalità di esecuzione dell’obbligo, infatti il proprietario deve rendere disponibile l’APE (attestato di prestazione energetica) al potenziale acquirente all’avvio delle trattative e consegnarlo alla stipula del contratto; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Non è possibile stipulare l’atto notarile in assenza dell’APE, l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.