Verifiche periodiche delle caldaie

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul giornale “La Piazza” nel numero di Novembre 2014 (Anno XI – Numero 10) intitolato “Verifiche periodiche delle caldaie”.

Conoscere la corretta frequenza con la quale controllare le caldaie di casa non è affatto semplice. Il controllo dei fumi dell’impianto e le manutenzioni periodiche sono la stessa cosa? Le verifiche devono essere eseguite ogni 2 o 4 anni? Vediamo in dettaglio come si articola la norma di riferimento, il DPR 74/2013.

Frequenza dei controlli sui fumi
L’articolo 8 del DPR 74/2013 definisce la procedura per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, che riguarda la verifica del rendimento del generatore di calore (il cosiddetto bollino verde della provincia di Roma). La periodicità dei controlli sui fumi è indicata nell’Allegato A al Decreto:
– ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido con una potenza inferiore ai 100 kW (annuale se > 100 kW);
– ogni 4 anni per le caldaie alimentate a gas metano o gpl (biennale se > 100 kW);
– ogni 4 anni per i condizionatori e le pompe di calore elettriche con una potenza termica superiore a 12 kW (biennale se > 100 kW).
Inoltre i controlli di efficienza energetica devono essere realizzati all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, nel caso di sostituzione del generatore di calore o di interventi che modificano l’efficienza energetica. Al termine delle operazioni di controllo il manutentore provvede a redigere uno specifico rapporto che trasmette alla Regione.

Frequenza delle manutenzioni
In aggiunta ai controlli sui fumi della caldaia, devono essere eseguite anche le operazioni di verifica dell’impianto termico con la periodicità contenuta nelle istruzioni rese disponibili dall’impresa installatrice. Qualora queste non siano più disponibili, si devono seguire le prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante. Se non sono reperibili neanche queste ultime, i controlli devono essere eseguiti secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI.
Quindi sono gli installatori ed i manutentori degli impianti termici che devono definire (in forma scritta) e dichiarare all’utente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.
Generalmente i fabbricanti delle caldaie domestiche suggeriscono una ispezione generale annuale, ed un controllo approfondito ogni 2 anni. La normativa tecnica di riferimento per il controllo e la manutenzione degli impianti termici è:
– UNI 10436:1996 per le caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW
– UNI 10435:1995 per gli impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW;
– UNI 8364-3:2007 per tutti gli impianti di riscaldamento destinati ad usi civili.

Operazioni di controllo
Queste sono alcune delle operazioni di controllo eseguite dal personale qualificato per mantenere nel tempo il corretto funzionamento della caldaia:
– efficienza valvola gas, flussometro, termostati;
– funzionamento circuito evacuazione fumi;
– tenuta della camera stagna;
– ostruzione del sistema evacuazione condense;
– pulizia del bruciatore e dello scambiatore;
– incrostazioni dell’elettrodo libero;
– linea gas a tenuta;
– corretta pressione dell’acqua;
– pompa di circolazione non bloccata;
– vaso d’espansione carico;
– pressione portata gas a norma;

Nuovo libretto di caldaia
Il libretto dell’impianto termico costituisce la sua “carta di identità”, infatti esso riporta tutti i dati relativi all’installatore, all’utilizzatore, al manutentore ed all’impianto. Il DM 07/03/2014 introduce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione e i nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal 01/06/2014. Per gli impianti già esistenti a tale data è obbligatorio allegare i nuovi modelli al vecchio libretto di impianto.

Tariffe verifiche della Provincia

Dal 01/01/2012 sono cambiate le regole sull’autodichiarazione, il cosot per il bollino verde e le tariffe sui controlli effettuati dalla provincia.

Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza pari o superiore a 35KW
– potenza pari o superiore a 35 KW e fino a 50 KW: € 100,00
– potenza superiore a 50 KW e fino a 116,3 KW: € 150,00
– potenza superiore a 116,3 KW e fino a 350 KW: € 200,00
– potenza superiore a 350 KW:  € 250,00
– maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo: € 50,00

Periodicità controlli impianto termico

L’analisi dei fumi ed il bollino verde vanno effettuati con la seguente cadenza:
– al momento della prima accensione;
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;

Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
– Eseguire anche la prova di combustione;
– Inviare alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00 (Bollino Verde).

Per gli impianti con potenza pari o superiore a 35 kW
– Ogni anno far eseguire la prova di combustione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato e inviare alla Provincia il modello “F”. Per questi impianti non è previsto il pagamento anticipato del “bollino verde” ma il costo della verifica è sempre a carico dell’utente secondo le tariffe qui sotto indicate;
– Deve essere presentata la denuncia INAIL (ex ISPESL);
– Deve essere predisposto un progetto della centrale termica ai sensi del DM 01/12/1975.

In caso di installazione di un nuovo impianto o di  sostituzione del generatore di calore (caldaia) è necessario inoltrare alla Provincia anche la copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e la copia della scheda identificativa di impianto presente nel libretto.

Manutenzione impianto termico

I controlli dell’impianto termico sono obbligatori e la legge regolamenta le modalità con cui devono essere svolti dall’utente, che risulta il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Se il locale è affittato, o condotto da altri, l’utente può essere l’affittuario, l’inquilino oppure l’occupante anche senza titolo.

L’utente, in base alla normativa in vigore, è considerato “responsabile di impianto” e, in quanto tale, deve farsi carico degli obblighi previsti dalla legge per l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell’impianto. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

L’utente deve ottemperare a questi adempimenti:
– Conservare il libretto di impianto;
– Manutenzione annuale dell’impianto da parte di un artigiano abilitato;
– Controllo dell’efficienza energetica dell’impianto attraverso l’analisi dei fumi;
– Conservare il rapporto di controllo tecnico (modello G o F).

Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
– Eseguire anche la prova di combustione;
– Inviare alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00 (Bollino Verde).

La Provincia esegue delle verifiche a campione per controllare il rispetto degli adempimenti di legge.