Comunicazioni per manutenzioni straordinarie

Per interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici è possibile effettuare una Comunicazione al comune (Comunicazioni per manutenzioni straordinarie).

Infatti la Legge 73/2010 di conversione del Decreto-Legge 40/2010 modifica l’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e consente di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune, prima di aprire il cantiere, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato; non è necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.

La Comunicazione deve avere i seguenti allegati:
– autorizzazioni eventualmente obbligatorie;
– dati identificativi dell’impresa edile;
– dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente.

Il tecnico assevera, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.

Alcune degli interventi edilizi che rientrano in questa Comunicazione di inizio lavori sono:
– le opere temporanee;
– le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
– le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Comunicazione manutenzione straordinaria

Il DL 40/2010 convertito con modificazioni nella Legge 73/2010 modifica la procedura per effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Infatti è possibile eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune, prima dell’inizio dei lavori, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato; non è più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori (Comunicazione manutenzione straordinaria).

Alla Comunicazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie, i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori e la dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

La mancata presentazione della Comunicazione di inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.

Comunque resta l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Infine, si deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

La Legge è entrata in vigore il 26/05/2010.