Denuncia ISPESL di centrale termica

Il titolo II del Decreto Ministeriale 01/12/1975 si riferisce ai generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, e stabilisce i requisiti di prevenzione degli infortuni.

Infatti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,89 kW (30.000 kcal/h), devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.

Per ogni impianto realizzato con uno o più generatori di calore, deve essere presentata la denuncia allorché è effettuata una nuova installazione oppure sono apportate modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori. Le denunce devono essere fatte dall’installatore e debbono pervenire all’INAIL (ex-ISPESL) prima che si inizi la costruzione e modifica dell’impianto. Nei casi prescritti l’installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L’INAIL (ex-ISPESL) provvede all’esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), devono
essere sottoposti da parte dell’INAIL (ex-ISPESL) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

Denuncia impianti di terra

Il DPR 462/2001 recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” obbliga il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto di terra, ad inviare copia della dichiarazione di conformità rispettivamente ad ISPESL ed ASL competenti per territorio, ove non è presente lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i datori di lavoro che non hanno dipendenti, pertanto sono escluse le aziende a conduzione familiare ed i condomini senza dipendenti (esempio: portiere). Si assimilano ai dipendenti i soci lavoratori, gli stagisti o chi lavora per apprendere un mestiere.

La comunicazione è obbligatoria solo per i nuovi impianti, non è necessario l’invio della dichiarazione in caso di modifiche o ampliamenti dell’impianto, a meno che non vi sia un cambio di tensione di alimentazione (220, 400, 20.000 Volt) oppure un cambio d’uso del locale da ordinario a speciale, come ad esempio locali ad uso medico.