Gli interventi della Legge Regionale 21/2009 (Piano Casa Lazio), modificata dalla Legge Regionale 10/2011, di cui agli articoli 3 (Interventi di ampliamento degli edifici), 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti), 3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione
d’uso da non residenziale a residenziale), 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici) e 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti) sono consentiti previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del DPR 380/2001, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente.

Scadenze di presentazione delle domande edilizie:

– Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di ampliamento (articolo 3) possono essere presentate dal 15/09/2011 al 31/01/2015 (articolo 6, comma 4)

– Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale (art. 3 ter), demolizione e ricostruzione (art. 4) e recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti (art. 5), possono essere presentate dal 31/01/2012 (articolo 6 comma 4)

– I comuni possono, entro il 31/01/2012, individuare aree e/o immobili nei quali limitare o escludere gli interventi previsti dalla presente legge (art. 2, comma 4)

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  • Emiliano

    art.2 comma 2 lett.h –
    vorrei sapere se è possibile applicare il Piano casa per casali già presenti prima del 1930 realizzando l’ampliamento come pertinenza distaccata dal fabbricato originario (per non compromettere l’armonia estetica del fabbricato) esattamente come recita l’art.3 comma 3 lett. a) della l.r. 21/2009 “in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale”.
    grazie

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Emiliano:
      Penso che sia difficile applicare il Piano Casa su casali e complessi rurali anteriori al 1930, perchè non è facile dimostrare la demolizione e ricostruzione, individuata come nuova costruzione.
      Il corpo edilizio può essere separato.
      Le disposizioni del Piano Casa non si applicano agli interventi da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:
      a) su edifici situati negli insediamenti urbani storici;
      b) su edifici situati nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;
      c) su edifici situati nelle aree naturali protette;
      d) su edifici situati nelle aree del demanio marittimo;
      e) su edifici situati nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino;
      f) su edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici;
      g) su edifici situati nelle fasce di rispetto, delle strade pubbliche;
      h) su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930.

  • Emiliano

    Salve, in merito all’art.2 comma 2 lett.h (su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930) vorrei sapere se è possibile applicare il Piano casa a casali già presenti nelle mappe catastali (e catasto gregoriano) del 1859, ma che hanno subito una demolizione e ricostruzione dopo il 1930 (subendo anche una parziale modifica planimetrica attestata dal catasto italiano del 1942)?

    Ed in mancanza di progetti o rogiti notarili che attestino questa demolizione e ricostruzione, basta una dichiarazione per affermare dell’avvenuta demolizione e ricostruzione? oltre alla presenza di materiali costruttivi di più recente generazione?

    grazie

  • sandro

    E’ possibile in zona agricola (se non sbaglio E1) un aumento del numero della unità immobiliare, da 1 a 2.
    Distinti saluti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Sandro:
      Dipende dal Piano Regolatore Generale del Comune.

  • Maria

    Buonasera Ing. Fratini, La ringrazio per la cortese risposta. Il balcone che vorrei verandare si trova al 1° piano, è chiuso su tre lati ed ha una superficie di 11mq circa. Circa un anno fa abbiamo chiesto ed ottenuto in assemblea di poterci avvalere del piano e la zona non è soggetta a vincoli paesaggistici. Se ho letto bene si possono chiedere fino a 70mq per edificio, siamo 9 interni (2 per tre piani + 1 attico) ma 6 interni (non l’attico) hanno già chiuso e condonato in passato, orbene i 70mq vanno divisi per 9 interni o per 3 (quelli che non hanno chiuso il balcone tra cui l’attico anche se quest’ultimo non ha il balcone in questione ma solo terrazze?). Grazie anticipatamente e complimenti per le risposte puntuali.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Maria:
      Il piano casa può essere sfruttato una sola volta per ogni edificio, va presentato un progetto unico omogeneo con le firme di tutti i condomini. Quindi l’importante è avere il consenso di tutti. Se si deve realizzare la copertura dell’ampliamento, serve anche il nulla osta del genio civile.

  • Maria

    Buonasera,
    ho un appartamento in una palazzina di 4 piani posso chiudere un balcone e trasformarlo in veranda utilizzando la possibilità di ampliamento previsto dal piano casa?
    Per indicazione il condominio è di 9 appartamenti e 6 proprietari hanno chiuso lo stesso balcone decenni fa sanando la situazione in occasione dei condoni passati.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Maria,
      Si, è possibile realizzare una veranda sul balcone tramite il piano casa, ma non è semplice. Serve il consenso dei condomini, l’autorizzazione paesaggistica se la zona è vincolata ai sensi del DLgs 42/2004 (codice beni culturali) ed il nullaosta del genio civile se si deve realizzare la copertura.

  • hilario

    nell’ultima modifica delle L.R piano Casa del Lazio e nella circolare “PRIMI INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA PIENA ED UNIFORME APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 6 DELLA L.R. LAZIO N. 21/2009, COME MODIFICATE,
    INTEGRATE E SOSTITUITE DALLA L.R. LAZIO N. 10/2011”. è indicato al punto 6.5 la sopraelevazione, anche se alcuni tecnici di alcuni comuni non la interpretano in questo modo, come posso forzare l’applicazione di questa circolare e quindi la sopraelevazione del fabbricato, naturalmente con adeguamento sismico??GRAZIE

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Ilario:
      Dipende dal comune, perchè se è vero che si può costruire in aderenza (quindi anche sopra il piano di copertura orizzontale), la LR 10/2011 articolo 3 comma 3 lettera b) assoggetta tale intervento al rispetto delle altezze ai sensi del DM 02/04/1968. Inoltre i documenti e le circolari regionali non sono chiare al riguardo. L’unica soluzione che intravedo è quella di presentare la DIA per il piano casa, ben argomentata, ricevere la risposta ufficiale, e se l’istanza venisse bocciata ricorrere al TAR.

  • giuliano

    Buonasera Egr. Ingegneri, in merito al P.Casa gradirei se possibile capire se con l’atto d’obbligo richiesto dal Comune (Roma) implica soltanto il vincolo dei fabbricati che si vanno a costruire o se invece si vincola anche tutta la superficie del lotto contiguo a quello nel quale c’è il fabbricato principale che serve per il p.casa. In sostanza lo stesso lotto di terreno (particelle contigue) sul quale si costruisce il primo piano casa puó essere riutilizzato per un secondo piano casa o risulta anch’esso completamente vincolato al primo atto d’obbligo una volta costruito il primo piano casa? Grazie.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Giuliano:
      La legge regionale 21/2009 si applica agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici ultimati, e non si riferisce ai terrreni. Quindi ogni differente edificio può sfruttare il piano casa.

  • Maria Eugenia

    Buongiorno,
    Piano casa reg Lazio
    relativamente al cambio di destinazione d’uso da non res. a residenziale non mi è chiaro se è possibile solo se vincolato al reperimento alloggi a canone calmierato, o se un qualunque villino può cambiare la destinazione d’uso della propria “sala Hobby” o cantina (fermo restando gli standard minimi di abitabilità).
    Chiedo inoltre qual’è il termine per la presentazione delle domande.
    grazie

    • L'esperto

      Risposta a Maria Eugenia:
      Nel villino con accesso indipendente si possono eseguire interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori (ad esempio la sala hobby), se sono rispetati i requisiti igienico sanitari per l’uso residenziale.
      Le DIA previste in relazione agli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dalla data del 15 settembre 2011 ed entro il 31 gennaio 2015.

  • Anonimo

    Egr. Ing. Fratini le chiedo di fornire queste risposte (inerenti piano
    casa)se cortesemente puo’ farlo.Mi pare di aver letto che col nuovo
    piano casa gli ampliamenti possono esser eseguiti solo in orizzontale e
    non sopraelevando.So che nella mia zona(agricola),l’altezza massima del
    fabbricato dalla gronda al terreno e’ di 7.5m.Qualora in tale zona
    sussista un edificio ad esempio di 3m di altezza dal suolo,come
    prevede il regolamento comunale ,puo’ esser innalzato(con l’ampliamento
    concesso dall’ultimo piano casa)anche in verticale(senza superare i 7.5
    m)oppure,con contrasto fra il reg.to comu.le e la legge regi.le di
    piano casa,cio’ non puo’ esser fatto?Forse piano casa Lazio ultimo non
    permette sopraelevamenti di immobili che gia’ hanno una altezza
    sfruttata al massimo consentito dai regolamenti comunali di zona, no?Ma
    se tale altezza max consentita non e’ stata sfruttata,dovrebbe
    applicarsi anche il regolamento del Comune ,giusto?Ancora,la
    ristrutturazione del sottotetto per renderlo abitabile,con un po’ di
    volumetria in piu’ va ad incidere sulla cubatura in ampliamento max
    consentita oppure no?Se lo si innalza di un po’,per renderlo abitabile,
    questo non cozza contro il divieto di costruire verticalmente previsto
    da piano casa ultimo,con la legge che contrasta con essa stessa?La
    ringrazio di fornirmi chiarimenti…distinti saluti….

    • L'esperto

      Risposta ad Anonimo:
      Gli ampliamenti del Piano Casa della REgione Lazio sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari:
      a) in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale;
      b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.

      Quindi gli ampliamenti sono possibili costruendo a lato dell’edificio esistente e sono escluse le sopraelevazioni, la costruzione di nuovi piani. È possibile, tuttavia, realizzare un nuovo tetto (con pendenza massima delle falde del 35% utilizzando il sottotetto) o modificare l’esistente per rendere abitabili i sottotetti. La legge stabilisce, inoltre, che gli interventi di ampliamento devono essere fatti nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente.

    • L'esperto

      Risposta a Giuseppe:
      No. La Legge della Regione Lazio sul Piano Casa, come recentemente modificata, è tutt’ora valida e cogente. L’impugnazione della norma da parte del governo si concentra solo ad alcuni aspetti della stessa (condono e paesaggistica), che comunque sono in fase di approfondimento e risoluzione tra la regione ed il governo.

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