Piano Casa Lazio scadenze

Gli interventi della Legge Regionale 21/2009 (Piano Casa Lazio), modificata dalla Legge Regionale 10/2011, di cui agli articoli 3 (Interventi di ampliamento degli edifici), 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti), 3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione
d’uso da non residenziale a residenziale), 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici) e 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti) sono consentiti previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del DPR 380/2001, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente.

Scadenze di presentazione delle domande edilizie:

– Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di ampliamento (articolo 3) possono essere presentate dal 15/09/2011 al 31/01/2015 (articolo 6, comma 4)

– Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale (art. 3 ter), demolizione e ricostruzione (art. 4) e recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti (art. 5), possono essere presentate dal 31/01/2012 (articolo 6 comma 4)

– I comuni possono, entro il 31/01/2012, individuare aree e/o immobili nei quali limitare o escludere gli interventi previsti dalla presente legge (art. 2, comma 4)

Ampliamenti Piano Casa Lazio

La Legge Regionale 21/2009 (Piano Casa Lazio), modificata dalla Legge Regionale 10/2011, previa acquisizione del titolo abilitativo, consente interventi di ampliamento nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento (20%) per gli edifici a destinazione residenziale, uni-pluri-familiari, per un incremento complessivo massimo di 70 metri quadrati (70 mq) di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale;
b) 20 per cento (20%) per gli edifici destinati alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 41/2003 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio;
c) 20 per cento (20%) per gli edifici a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento (25%), per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali;
d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione.

DLgs 81/2008 aggiornato 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito, nella sezione sicurezza sul lavoro, il testo del Decreto Legislativo 81/2008 coordinato e aggiornato a marzo 2011 con la Legge 10/2011.
In particolare, vengono aggiornati:
_ Art. 3 – comma 3 (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ Art. 3 – comma 3-bis (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 1 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ ALLEGATO 36 – (lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice delle note)

Nella versione di settembre 2010, erano state inserite le integrazioni normative previste dall’articolo 5 della Legge 136/2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli articoli 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli articoli 20 comma 3 e 26 comma 8.