Cucine a norma

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Cucine a norma”.

Gli apparecchi di cottura installati nelle cucine delle abitazioni richiedono piccoli accorgimenti, utili non solo per avere una cucina a norma che rispetta i requisiti richiesti dalla Provincia, ma anche per utilizzare in assoluta sicurezza le macchine a gas. In tal senso ecco qualche indicazione sulle norme di sicurezza per le cucine.

E’ obbligatorio posizionare la valvola gas a vista nella cucina?
No, l’importante è che sia facilmente manovrabile in caso di necessità. Infatti la norma UNI 7129-1:2008 richiede che a monte dell’apparecchio di cottura, prima del collegamento flessibile fra l’apparecchio e l’impianto interno, deve sempre essere inserito un rubinetto di utenza posto in posizione accessibile. Tale rubinetto può essere anche parte integrante dell’apparecchio.

Si possono installare apparecchi di cottura privi di sorveglianza di fiamma?
No. Nei nuovi impianti a gas ed in quelli ristrutturati, in conformità alla UNI 7129-2:2008, non è consentita l’installazione e l’utilizzo di apparecchi privi del dispositivo di sorveglianza di fiamma, che interrompe l’alimentazione del gas in assenza del fuoco di cottura. Questa precauzione è fondamentale per evitare perdite di gas e ridurre gli incidenti domestici.

E’ necessario avere fori di aerazione nelle cucine delle abitazioni?
Si. La norma UNI 7129-2:2008 prescrive che l’aerazione e la ventilazione necessarie in un locale, dove siano installati apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma, possono essere ottenute anche mediante due aperture permanenti realizzate come segue:
1.    una prima, destinata all’aerazione del locale di installazione per l’evacuazione dei fumi di combustione. Tale apertura deve essere posizionata in prossimità del soffitto, ad un’altezza comunque non minore di 180 cm dal livello del pavimento e deve avere una sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro da 12 cm);
2.    una seconda, destinata alla ventilazione del locale di installazione per ricambiare l’aria consumata dal fuoco di cottura. Tale apertura deve avere il filo inferiore in prossimità del pavimento, ad un’altezza comunque non maggiore di 30 cm dal pavimento stesso e deve avere sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro 12 cm).
La precedente soluzione è definita “aerazione di tipo diretto” ed è consentita purché la portata termica nominale complessiva degli apparecchi di cottura non sia maggiore di 11,7 kW. In alternativa l’apertura di aerazione può essere realizzata con cappa aspirante elettrica o a tiraggio naturale collegata alla canna fumaria o direttamente all’esterno, oppure tramite elettroventilatore installato a parete verso l’esterno.
La portata oraria di ricambio d’aria della cappa aspirante elettrica o dell’elettroventilatore deve essere almeno pari a 1,72 m3/h per ogni kW (riferito alla portata termica complessiva) degli apparecchi di cottura.

E’ possibile collegare gli apparecchi di cottura con tubi flessibili?
Si. Gli apparecchi di cottura da incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi alla norma UNI EN 1762, per una lunghezza massima pari a 2 m, dotati di raccordi filettati assemblati dal fabbricante. In genere queste tubazioni devono essere sostituite almeno ogni 5 anni per evidenti ragioni di sicurezza.
Le stufe di tipo mobile e gli apparecchi di cottura non ad incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici per allacciamento, di cui alla UNI 7140 e UNI EN 1762, con lunghezza massima di 1,5 m.

E’ vietato usare le tubazioni gas come conduttori di terra?
Si. Non è consentito l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti ed apparecchiature elettriche (CEI 64-8), impianti telefonici compresi, divieto stabilito per evitare il rischio d’inneschi d’incendio in caso di perdite di gas.

Controlli della Provincia sulle caldaie

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Controlli della Provincia sulle caldaie”.

I controlli della Provincia di Roma sulle caldaie sono frequenti e spesso creano inutili apprensioni agli utenti estratti a campione per la verifica tecnica. Per non farsi trovare impreparati ecco un breve prontuario informativo su ciò che è bene sapere.

Come funziona il controllo della Provincia sulle caldaie?
La Provincia di Roma esegue controlli a campione sugli impianti termici per accertare la loro efficienza e sicurezza. La data è comunicata tramite una lettera raccomandata spedita dalla Provincia, e la verifica tecnica si articola nelle seguenti fasi:
– registrazione dei dati anagrafici del responsabile dell’impianto;
– annotazione dei dati del manutentore;
– individuazione delle caratteristiche dell’impianto;
– verifica dei requisiti del locale tecnico;
– controllo della documentazione;
– schedatura dei dati del generatore;
– misura dei rendimenti di combustione;
– consegna del bollettino da pagare di 90 € per impianti fino a 35 kW non autodichiarati.

Quali sono i documenti obbligatori per gli impianti termici?
La documentazione che il proprietario o responsabile della caldaia deve conservare, ed esibire durante i controlli della Provincia, è qui sotto riportata:
– libretto della centrale termica compilato;
– libretto di istruzioni della caldaia;
– libretto di istruzioni del generatore;
– dichiarazione di conformità dell’impianto termico;
– dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
– rapporti dei controlli periodici (modello F o G);
– denuncia all’INAIL del generatore;
– certificazione dei Vigili del Fuoco (se la potenza è maggiore di 116 kW).

Cosa controlla la Provincia sugli impianti con potenza maggiore di 35 kW?
Durante l’esame dell’impianto termico il verificatore della Provincia accerta la presenza di questi elementi e requisiti:
– conformità del locale di installazione;
– sistema d’aerazione sufficiente;
– idoneo accesso alla centrale;
– valvola esterna di intercettazione del gas;
– sezionatore elettrico esterno;
– coibentazione delle tubazioni;
– presenza dell’estintore;
– cartelli di segnalazione;
– efficienza dei canali da fumo.

Qual’è la frequenza dei controlli periodici sulle caldaie?
I proprietari delle caldaie devono effettuare il controllo di efficienza energetica (prova dei fumi), ai sensi del D.Lgs. 192/2005, con la seguente cadenza:
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;
– ogni anno per gli impianti dotati di caldaia di potenza superiore a 35 kW e per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza.