Sono stati introdotti nuovi adempimenti per ottenere la detrazione del 55%, agevolazioni introdotte dalla Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347, così come modificata dal DM del 19/02/2007, dalla Legge 244/2007, dal DL 185/2008, dalla Legge 2/2009 e dal DM del 06/08/2009 (Adempimenti 2010 detrazioni 55%).
Infatti il Decreto Anticrisi (Legge 2/2009) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori per i quali si intende avvalersi della detrazione del 55% (riqualificazione energetica) che proseguono oltre il periodo d’imposta (che per persone fisiche coincide con l’anno solare).
Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
Inoltre dal 2009 la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza. La scadenza per usufruire delle agevolazioni per la riqualificazione energetica è il 31/12/2010, infatti l’ultima finanziaria non ha prorogato l’incentivo fiscale.
Le modalità di presentazione del nuovo modello sono le seguenti:
a) deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
b) per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta, mentre NON deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
c) il modello NON deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
segnalo la presentazione al Governo Monti il dossier 55% per la riconferma – strutturale – delle detrazioni fiscali del 55%. Messo a punto da Federlegno Arredo, Centro Informazione sul PVC, Assovetro e Uncsaal, il dossier è liberamente scaricabile al link: http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/richiesta-al-governo-monti.html
scusate ancora, vi segnalo che, finalmente, sono state riconfermate le detrazioni fiscali del 55% per il 2011!… La notizia viene data da Uncsaal su: http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/il-55%25-%e8-confermato-per-tutto-il-2011.html
A questo punto propongo di attivarci per rendere strutturali le detrazioni fiscali del 55% e non doverla riproporla ogni anno…che ne dite?
40 giorni di tempo per il 55%
Segnalo che Uncsaal e FederlegnoArredo hanno ribadito la campagna per il rinnovo delle detrazioni fiscali del 55% nel 2011. Per aderire: http://www.uncsaal.it/uncsaal_petizione/
Risposta a Franco:
Secondo il DM 16/02/1982 sulle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, il parere dei Vigili del Fuoco ed il relativo certificato (CPI) va richiesto per officine e laboratori con (attività n. 8):
“saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti”
Riciao, vi segnalo la catena blog per la riconferma delle detrazioni fiscali del 55% per il 2011: http://www.cinquantacinquepercento.it/
Come anche il documento Uncsaal, dell’Ufficio Studi Economici, dove si evidenzia una perdita per il mercato di 1 miliardo di euro, nel caso della mancata riconferma delle detrazioni fiscali del 55%:
http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/l%27impatto-dell%27abolizione-del-55%25-sul-comparto-dei-serramenti.html
La detrazione al 55% è importante per razionalizzare l’uso dell’energia usata per il riscaldamento in Italia. Le agevolazioni sono fondamentali in questo processo di ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio, visto che una consistente parte di energia a livello nazionale è consumata per la climatizzazione invernale ed estiva.
segnalo la Campagna per la riconferma delle detrazioni fiscali al 55% oltre il 2010,
promossa da Uncsaal, Federlegno Arredo e Centro di Informazione sul Pvc.
Per aderire: http://www.uncsaal.it/aderisci.html