Obbligo Certificato Energetico per nuove costruzioni

E’ obbligatoria la dotazione del Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) per gli immobili di nuova costruzione, realizzati con permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata dopo l’8 ottobre 2005, a carico del costruttore o del venditore, in conformità all’articolo 6 comma 1 del DLgs 192/2005.

Il comma 288 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) subordina il rilascio del permesso di costruire alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Anche il DPR 59/2009 impone che i calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche siano inseriti in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici, inoltre ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare tale documento presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Senza l’attestato di certificazione energetica (ACE) non possono essere acquisite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità.

Obbligo Certificato Energetico nelle compravendite e locazioni

Nel caso di vendita di qualsiasi immobile è obbligatorio redigere il Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) da consegnare al compratore, non è più necessario allegarlo al rogito.

L’art. 6 comma 3 e 4 del DLgs 192/2005 come modificato dal DLgs 311/2006 obbligava alla redazione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) nel caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita). La prescrizione del DLgs 192/2005 di allegare l’attestato all’atto notarile di rogito è stata abrogata con l’art. 35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008. Bisogna specificare che su questa ultima norma è in corso una procedura di infrazione della Commissione europea.

Resta valido comunque l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del DLgs 192/2005.