Obblighi Ampliamenti e Ristrutturazioni

L’art. 3 comma 4 della Legge Regionale 21/2009 impone che il gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal Decreto Legislativo 192/2005 nonché dalla Legge Regionale 6/2008 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche (Obblighi Ampliamenti e Ristrutturazioni).

Il DLgs 192/2005 impone (art. 3 co. 2 lett. C n. 1 ) il rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici inferiori al 20%;

Gli obblighi da rispettare sono elencati nell’Allegato I (Articolo 11) come sostituito Dal DPR 59/09:
a) il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento;
b) il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento;
c) il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive dell’infisso, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4a e 4b al punto 4 dell’allegato C al presente decreto;
d) il progettista valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;
e) il progettista verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate, sia superiore a 230 kg/m2;
f) il progettista utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio
g) è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.

Le nuove costruzioni devono rispettare anche l’obbligo di istallare impianti da fonti rinnovabili.

Adempimenti 2010 detrazioni 55%

Sono stati introdotti nuovi adempimenti per ottenere la detrazione del 55%, agevolazioni introdotte dalla Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347, così come modificata dal DM del 19/02/2007, dalla Legge 244/2007, dal DL 185/2008, dalla Legge 2/2009 e dal DM del 06/08/2009 (Adempimenti 2010 detrazioni 55%).

Infatti il Decreto Anticrisi (Legge 2/2009) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori per i quali si intende avvalersi della detrazione del 55% (riqualificazione energetica) che proseguono oltre il periodo d’imposta (che per persone fisiche coincide con l’anno solare).
Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

Inoltre dal 2009 la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza. La scadenza per usufruire delle agevolazioni per la riqualificazione energetica è il 31/12/2010, infatti l’ultima finanziaria non ha prorogato l’incentivo fiscale.

Le modalità di presentazione del nuovo modello sono le seguenti:
a) deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
b) per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta, mentre NON deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
c) il modello NON deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Restano validi gli adempimenti finora in vigore.

Detrazioni 55% per risparmio energetico

Le agevolazioni sono state introdotte dall’articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) così come modificata dal DM del 19/02/2007, dalla Legge 244/2007, dal DL 185/2008, dalla Legge 2/2009 e dal DM del 06/08/2009 (detrazioni 55% per risparmio energetico).

Chi può usufruire degli incentivi?
La detrazione dall’imposta sul reddito spetta per qualsiasi tipo di edificio accatastato esistente a:
– persone fisiche;
– soggetti che conseguono reddito d’impresa
– anche familiari, conviventi, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Quali interventi di risparmio energetico sono incentivati?
1. ristrutturazione globale dell’edificio per ridurre il consumo energetico;
2. rifacimento coperture per ridurre il consumo energetico;
3. ristrutturazione pavimenti per ridurre il consumo energetico;
4. fornitura e messa in opera di materiale coibente su muri, e di materiali ordinari necessari, incluso demolizione e ricostruzione dell’elemento edilizio;
5. sostituzione della caldaia attraverso smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, comprese le opere murarie necessarie per la sostituzione;
6. impianti geotermici a bassa entalpia e termocamini a biomassa;
7. istallazione pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria;
8. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi.

Come ottenere le detrazioni?
Gli adempimenti da ottemperare sono i seguenti:
a) Relazione Tecnica sulle Dispersioni energetiche di un tecnico abilitato;
b) Attestato di Certificazione Energetica di un tecnico abilitato;
c) Asseverazione di un tecnico abilitato ai pertinenti requisiti richiesti;
d) Trasmissione dei dati all’ENEA entro novanta giorni (Allegato A ed E);
e) Effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
f) Richiedere tutte le fatture;
g) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione.

Quanto si risparmia?
Ipotizzando un costo approssimativo di €. 10.000 per l’intervento di risparmio energetico (nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge), grazie agli incentivi statali del 55% sull’imposta lorda, nei successivi 5 anni non si pagano €. 5.500 di IRPEF (1.100 € di tasse detraibili annualmente per 5 anni in sede di dichiarazione dei redditi), ciò equivale ad un costo reale dell’intervento di €. 4.500 !!!

Piano Casa Lazio

La Legge Regionale 21/2009 definisce le misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale (Piano Casa Lazio).

Queste misure (art. 2 co. 1) si applicano agli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, sia stata presentata al comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del DPR 380/2001, ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi compresi gli edifici per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria, con esclusione degli edifici abusivi e degli immobili con vincoli paesaggistici (DLgs 42/2004).

In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo, interventi di ampliamento (art. 3 co. 1), nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento, per gli edifici a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, e di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;
b) 10 per cento per gli edifici a destinazione non residenziale per l’artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, di superficie non superiore a 1000 metri quadrati, purché venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per almeno dieci anni.

Gli ampliamenti sono consentiti soltanto:
a) in adiacenza al corpo di fabbrica dell’edificio, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione degli interventi previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera f) della Legge Regionale 13/2009 (recupero sottotetti);
b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente;
c) in relazione alle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.

Gli ampliamenti sopraindicati devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 192/2005; i requisiti energetici sono documentati nel certificato energetico.