Nuovo sportello unico per l’edilizia

La Legge 134/2012 (legge sviluppo) ha introdotto lo scorso agosto una serie di semplificazioni per l’ottenimento dell’autorizzazioni edilizie, che entrano in vigore il 12 febbraio 2013. Infatti ora sono più semplici le procedure per il rilascio del permesso di costruire e della DIA.

L’interessato,  per avere il titolo abilitativo, dovrà interfacciarsi solo con il SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) che reperirà i pareri ed i nulla osta di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, direttamente oppure tramite una conferenza di servizi, riducendo i tempi e gli adempimenti burocratici.

Tra i documenti che devono essere acquisiti rientrano gli atti per il rilascio del permesso di costruire come il parere della ASL, quello dei vigili del fuoco, le autorizzazioni del genio civile per le costruzioni in zone sismiche,  l’assenso dell’amministrazione militare nelle aree contigue alle zone militari, l’autorizzazione della dogana, il nulla osta paesaggistico, ecc.. .

Non sarà più necessario allegare alle domande i documenti che sono già a disposizione dell’Amministrazione. Inoltre, se entro 60 giorni non si è trovato un accordo, il responsabile dello Sportello Unico indice la Conferenza di Servizi alla quale possono non intervenire le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo.

Cucine a norma

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Cucine a norma”.

Gli apparecchi di cottura installati nelle cucine delle abitazioni richiedono piccoli accorgimenti, utili non solo per avere una cucina a norma che rispetta i requisiti richiesti dalla Provincia, ma anche per utilizzare in assoluta sicurezza le macchine a gas. In tal senso ecco qualche indicazione sulle norme di sicurezza per le cucine.

E’ obbligatorio posizionare la valvola gas a vista nella cucina?
No, l’importante è che sia facilmente manovrabile in caso di necessità. Infatti la norma UNI 7129-1:2008 richiede che a monte dell’apparecchio di cottura, prima del collegamento flessibile fra l’apparecchio e l’impianto interno, deve sempre essere inserito un rubinetto di utenza posto in posizione accessibile. Tale rubinetto può essere anche parte integrante dell’apparecchio.

Si possono installare apparecchi di cottura privi di sorveglianza di fiamma?
No. Nei nuovi impianti a gas ed in quelli ristrutturati, in conformità alla UNI 7129-2:2008, non è consentita l’installazione e l’utilizzo di apparecchi privi del dispositivo di sorveglianza di fiamma, che interrompe l’alimentazione del gas in assenza del fuoco di cottura. Questa precauzione è fondamentale per evitare perdite di gas e ridurre gli incidenti domestici.

E’ necessario avere fori di aerazione nelle cucine delle abitazioni?
Si. La norma UNI 7129-2:2008 prescrive che l’aerazione e la ventilazione necessarie in un locale, dove siano installati apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma, possono essere ottenute anche mediante due aperture permanenti realizzate come segue:
1.    una prima, destinata all’aerazione del locale di installazione per l’evacuazione dei fumi di combustione. Tale apertura deve essere posizionata in prossimità del soffitto, ad un’altezza comunque non minore di 180 cm dal livello del pavimento e deve avere una sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro da 12 cm);
2.    una seconda, destinata alla ventilazione del locale di installazione per ricambiare l’aria consumata dal fuoco di cottura. Tale apertura deve avere il filo inferiore in prossimità del pavimento, ad un’altezza comunque non maggiore di 30 cm dal pavimento stesso e deve avere sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro 12 cm).
La precedente soluzione è definita “aerazione di tipo diretto” ed è consentita purché la portata termica nominale complessiva degli apparecchi di cottura non sia maggiore di 11,7 kW. In alternativa l’apertura di aerazione può essere realizzata con cappa aspirante elettrica o a tiraggio naturale collegata alla canna fumaria o direttamente all’esterno, oppure tramite elettroventilatore installato a parete verso l’esterno.
La portata oraria di ricambio d’aria della cappa aspirante elettrica o dell’elettroventilatore deve essere almeno pari a 1,72 m3/h per ogni kW (riferito alla portata termica complessiva) degli apparecchi di cottura.

E’ possibile collegare gli apparecchi di cottura con tubi flessibili?
Si. Gli apparecchi di cottura da incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi alla norma UNI EN 1762, per una lunghezza massima pari a 2 m, dotati di raccordi filettati assemblati dal fabbricante. In genere queste tubazioni devono essere sostituite almeno ogni 5 anni per evidenti ragioni di sicurezza.
Le stufe di tipo mobile e gli apparecchi di cottura non ad incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici per allacciamento, di cui alla UNI 7140 e UNI EN 1762, con lunghezza massima di 1,5 m.

E’ vietato usare le tubazioni gas come conduttori di terra?
Si. Non è consentito l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti ed apparecchiature elettriche (CEI 64-8), impianti telefonici compresi, divieto stabilito per evitare il rischio d’inneschi d’incendio in caso di perdite di gas.

Parere Vigili Fuoco

Il certificato di prevenzione incendi e la denuncia di inizio attività sono stati soppiantati dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività con il nuovo DPR 151/2011. Inoltre il DM 07/08/2012 ha definito le procedure per la presentazione delle istanze ai Vigili del Fuoco, individuando nel professionista antincendio una figura professionale specializzata. Infatti costui è un professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze, ed è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del DLgs 139/2006.

Per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (articolo 4 del DM 07/08/2012), l’Attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio (articolo 5 del DM 07/08/2012) e l’Istanza di deroga (articolo 6 del DM 07/08/2012) è necessario allegare una serie di dichiarazioni e certificazioni su:
– prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separant i classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
– prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte.

Tale documentazione deve essere a firma di un professionista antincendio.