Nelle Marche l’invio dell’ACE è solo online

La Regione Marche con la delibera di giunta n. 382/2013 sancisce che gli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici (ACE) potranno essere trasmessi solo tramite via telematica.
Inoltre istituisce il Registro dei Certificati Energetici e la banca dati regionale per la consultazione e l’invio dei dati energetici da parte dei tecnici certificatori.
In tal modo è possibile eseguire il monitoraggio del livello di efficienza energetica del patrimonio edilizio regionale. Tale possibilità era stata prevista dal DM 26/06/2009 (Linee guida nazionali).

Eliminata l’autocertificazione della classe energetica G

Il 14/12/2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 22/11/2012 che elimina la possibilità di autocertificare la classe energetica G per i proprietari di edifici esistenti. Infatti il nuovo decreto modifica le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Dunque la certificazione energetica diventa obbligatoria per tutti gli edifici, anche se le variazioni apportate dal Decreto alle Linee guida, permettono di eseguire una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida (software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr).

Tra gli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica, per i quali è tecnicamente impossibile effettuare tale valutazione o in cui non è necessario garantire un confort abitativo, si trovano elencati nel decreto, a titolo indicativo:
– box;
– cantine;
– autorimesse;
– depositi;
– ruderi;
– scheletri strutturali.

Compravendite immobili

Obblighi durante i contratti di compravendita degli immobili

L’articolo 35 comma 2 del DL 112/2008 convertito con Legge 133/2008 ha abrogato l’articolo 13 del DM 37/2008, cancellando l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti all’interno degli edifici.

Per quanto riguarda l’Attestato di certificazione energetica (ACE) da redigere nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, il punto 9 dell’allegato A del DM 26/06/2009 permette l’autodichiarazione sulla classe energetica, infatti cita testualmente:

9. Autodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
– l’edificio è di classe energetica G;
– i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.”