Caldaia con scarico a parete o tetto?

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul giornale “La Piazza” nel numero di Settembre 2014 (Anno XI – Numero 8) intitolato “Caldaia con scarico a parete o tetto?”.

La normativa sugli impianti termici cambia continuamente, infatti l’ultima legge è uscita a luglio 2014, e rischia di creare numerosi dubbi sulla corretta modalità di installazione delle caldaie, ed in particolare sullo scarico dei fumi a parete oppure a camino con sbocco sopra il tetto. Allora proviamo a chiarirci le idee !

Norme precedenti
La Legge 221/2012 permetteva di scaricare i fumi a parete, in edifici costituiti da più unità immobiliari, se si installava una caldaia a condensazione, ma poi è intervenuta la Legge 90/2013 che ammette anche generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5.

Obbligo di scarico a tetto
Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Questa imposizione è introdotta dall’articolo 17-bis della Legge 90/2013, che converte con modificazioni il DL 63/2013, introducendo i commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater nell’articolo 5 del DPR 412/1993, poi variato ancora dal DLgs 102/2014 (che dedalo di modifiche!).

Deroghe per scarico a parete
E’ permesso derogare dall’obbligo di scarico dei fumi a tetto in questi casi:
a) quando si procede alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013 con scarico a parete (villini);
b) se la realizzazione della canna fumaria risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento (centro storico);
c) laddove il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) qualora si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari (condomini), qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini con sbocco sopra il tetto dell’edificio;
e) se vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore.

Condizioni per scarico a parete
E’ possibile accedere alle deroghe per lo scarico a parete dei fumi della caldaia solo rispettando questi obblighi:
– nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna con rendimento superiore al 93,1 % (per una potenza del generatore di 35 kW);
– nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh);
– per la lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh), e pompe di calore ad alto rendimento;
– comunque serve sempre posizionare i terminali di scarico in conformità alla norma UNI 7129.

News su Contabilizzazione del calore
La Legge Regionale 66/2009 (articolo 5 comma 2) impone entro il 31/12/2014 i seguenti adeguamenti degli impianti termici:
– le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento > 63 %;
– gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano o GPL;
– gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.
Infine già dal 2009 gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.