Rinnovabili al 50%

Dal 01/01/2018 parte finalmente l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 50% dei consumi energetici dei nuovi edifici e di quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Dopo le numerose proroghe degli anni precedenti, il DLgs 28/2011 sulle energie rinnovabili è applicato integralmente.
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Ciò è valido per tutti gli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati dal 01/01/2018.
Non è possibile utilizzare impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica. È necessario sfruttare l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare, aerotermica (nell’aria), geotermica (nel terreno), idrotermica (nell’acqua), oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas di depurazione e biogas.
Per i titoli abilitativi richiesti entro il 31/12/2017 la percentuale di rinnovabili è il 35%.
Non rientrano in questo ambito gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento per i servizi di riscaldamento e d’acqua calda sanitaria.

Aumento copertura consumi da fonti rinnovabili 2012

Dal 01/05/2012 entrano in vigore gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, ai sensi del DLgs 28/2011, negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali diventa necessario progettare gli impianti di produzione di energia termica in modo da garantire il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, per la copertura dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

I precedenti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

La copertura dei consumi di energia da fonti rinnovabili deve essere evidenziata e dettagliata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.