Parere Vigili Fuoco per demolizione veicoli

Le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco dal 07/10/2011, ai sensi del nuovo DPR 151/2011, e sono individuate al punto 55 dell’allegato 1 al decreto.

Con il vecchio DM 16/02/1982 le auto-demolizioni non erano soggette all’autorizzazione di prevenzione incendi, mentre con il nuovo decreto sono state inserite nell’elenco ed equiparate alla vecchia attività sui “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 quintali”.

I responsabili di queste attività devono presentare il progetto dell’impianto al comando locale dei Vigili del Fuoco per la valutazione dello stesso, ed una volta ottenuto il parere favorevole presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

Quindi tutte le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2, in base alla superficie dell’impianto devono seguire questo iter procedurale per la presentazione delle domande ai Vigili del Fuoco:
A – non applicabile;
B – fino a 5.000 m2 (valutazione progetto e SCIA);
C – oltre 5.000 m2 (valutazione progetto, SCIA e visita per CPI).

La mancata presentazione del Progetto e della SCIA ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni amministrative, penali e la sospensione dell’attività commerciale.

Adeguamento antincendio strutture alberghiere

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto e non ancora conformi alla normativa di prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del Decreto del 16/03/2012.

Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31/12/2013.

Le strutture ricettive per l’ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 09/04/1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l’adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003, ovvero quelle stabilite nell’ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell’affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

Certificato di prevenzione incendi in scadenza

I responsabili delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, che sono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo devono presentare la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, come è prescritto ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del DPR 151/2011, con allegate le dichiarazioni e le certificazioni redatte da un esperto professionista antincendio.

Semplificazioni VVF strutture sanitarie

Il Decreto Legge 158 del 13/09/2012, in materia di prevenzione incendi negli ospedali, case di riposo, laboratori, prevede l’adozione di una disciplina semplificata per le strutture esistenti al 26/12/2002, data di entrata in vigore del DM 2002 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private).

In particolare, sono previste:
– definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
– previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.

Proroga adempimenti antincendio

Il DPR 151/2011, entrato in vigore il 07/10/2011, definisce le nuove modalità operative, procedure e semplificazioni di prevenzione incendi.

In base a quanto previsto dalla Legge 134 del 07/08/2012 è stata prorogata di un anno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni antincendio.
Slitta al 07/10/2013, salvo ulteriori proroghe, l’obbligo di presentare la SCIA per le attività che sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi per effetto della tabella del DPR 151/11 (ad esempio le palestre, alcuni edifici pregevoli per arte e storia, le gallerie ecc..).

Questo vuol dire che le attività hanno un anno in più di tempo per presentare la SCIA senza incorrere nelle sanzioni previste dal DPR 151 stesso. Ciò non toglie che nel frattempo, i titolari devono approntare le minime misure di sicurezza antincendio necessarie per compensare il rischio attualmente presente nello svolgimento dell’attività.

Nuove attività prevenzione incendi

Il DPR 151/2011 ha introdotto una serie di nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato.

Nello specifico, si riferiscono:
– ad alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);
– attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;
– grandi complessi terziari o per il terziario;
– strutture turistico-ricettive all’aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Tali attività sono soggette ai controlli di prevenzione incendi che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nuova versione Docfa

La Circolare 2/2012 dell’Agenzia del Territorio informa sull’aggiornamento della versione del programma Docfa per la compilazione automatizzata dei dati catastali, per adeguarsi alle nuove disposizioni normative.

La nuova versione del programma (4.00.1) sarà obbligatoria dal 01/12/2012; fino al 30/11/2012 è ancora possibile utilizzare la versione precedente (Docfa 4.00).
Le novità sostanziali del programma riguardano:
– l’introduzione di nuove tipologie di documenti: A. dichiarazione resa ai sensi del DM 26/07/2012 per i fabbricati rurali di nuova costruzione; B. dichiarazione resa ai sensi del DL 201/2011 per fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni;
– la nuova causale di variazione “richiesta ruralità”, utilizzata in combinazione con la tipologia di documento 1, per la presentazione di variazioni semplificate;
– l’invio degli atti di aggiornamento e dei relativi allegati mediante il sistema telematico “SisTer”;
– la possibilità di allegare, attraverso l’invio telematico dei dati, anche altri documenti oltre al classico documento docfa.

Validità Permesso di costruire

Il permesso di costruire ha una sua precisa efficacia temporale, come specificato nell’articolo 15 del DPR 380/2001, dopo la quale il titolo abilitativi decade. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono indicati nella stessa autorizzazione del permesso di costruire.

Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Tariffe verifiche della Provincia

Dal 01/01/2012 sono cambiate le regole sull’autodichiarazione, il cosot per il bollino verde e le tariffe sui controlli effettuati dalla provincia.

Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza pari o superiore a 35KW
– potenza pari o superiore a 35 KW e fino a 50 KW: € 100,00
– potenza superiore a 50 KW e fino a 116,3 KW: € 150,00
– potenza superiore a 116,3 KW e fino a 350 KW: € 200,00
– potenza superiore a 350 KW:  € 250,00
– maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo: € 50,00

Periodicità controlli impianto termico

L’analisi dei fumi ed il bollino verde vanno effettuati con la seguente cadenza:
– al momento della prima accensione;
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;

Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
– Eseguire anche la prova di combustione;
– Inviare alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00 (Bollino Verde).

Per gli impianti con potenza pari o superiore a 35 kW
– Ogni anno far eseguire la prova di combustione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato e inviare alla Provincia il modello “F”. Per questi impianti non è previsto il pagamento anticipato del “bollino verde” ma il costo della verifica è sempre a carico dell’utente secondo le tariffe qui sotto indicate;
– Deve essere presentata la denuncia INAIL (ex ISPESL);
– Deve essere predisposto un progetto della centrale termica ai sensi del DM 01/12/1975.

In caso di installazione di un nuovo impianto o di  sostituzione del generatore di calore (caldaia) è necessario inoltrare alla Provincia anche la copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e la copia della scheda identificativa di impianto presente nel libretto.