Parere Vigili Fuoco per campeggi

L’attività n. 84 del vecchio DM 16/02/1982 imponeva il controllo dei Vigili del Fuoco per le strutture turistiche e ricettive indicando genericamente gli “Alberghi, le pensioni, i motels, i dormitori e i complessi simili con oltre 25 posti-letto”.

Il nuovo DPR 151/2011 specifica dettagliatamente quali strutture sono soggette alle verifiche di prevenzione incendi inglobando tutti gli edifici quali “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.

E’ necessario richiamare l’attenzione sull’inserimento della nuova categoria di “strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. Precedentemente tali attività non erano contemplate nella lista di quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Dal 07/10/2011 i campeggi ed i villaggi turistici sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I responsabili di tali strutture turistiche devono presentare il progetto e poi la segnalazione certificata di inizio attività al comando dei Vigili del Fuoco per avere l’autorizzazione all’esercizio.

La mancata presentazione del progetto o della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare la sospensione dell’attività commerciale sino all’applicazione di sanzioni penali.

Nuove modalità istanze Vigili Fuoco

Il 07/08/2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno sulle modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi e sulla documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011.

Dal 27/11/2012 le domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi dovranno essere conformi al nuovo decreto che sostituisce il DM 04/05/1998, e specifica anche l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.

Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi dell’attività amministrativa, il Ministero dell’Interno ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il provvedimento regolamenta i contenuti ed i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze:
– istanza della valutazione dei progetti;
– segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
– attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
– istanza di deroga;
– istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
– istanza di verifica in corso d’opera;
– istanza di voltura.

Vecchi rapporti di prova sulla resistenza al fuoco

I rapporti di prova sulla resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. (Ministero dell’interno – Servizi antincendi) 91/1961 dal laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato dal decreto del Ministro dell’interno 26/03/1985, sono da ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:
– rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino a un anno dall’entrata in vigore del presente decreto;
– rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a tre anni dall’entrata in vigore del presen-te decreto;
– rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino a cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

I vecchi rapporti di prova sulla resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. 91/1961 e del DM 26/03/1985 non sono più validi dal 30/09/2012, come indicato nell’articolo 5 del DM 16/02/2007.

Parere Vigili Fuoco per autofficine e carrozzerie

Le autofficine erano già soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del vecchio DM 16/02/1982 ed erano indicate al punto 72 come “Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti”.

Il nuovo DPR 151/2011 rimodella la definizione dei limiti che impongono la richiesta di autorizzazione di prevenzione incendi, passando dalla capienza di autoveicoli alla superficie coperta dell’officina.

L’attività n. 53 del nuovo decreto stabilisce l’obbligo di richiedere il permesso dei Vigili del Fuoco per tutte le seguenti officine di riparazione:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

I responsabili delle officine ed autofficine di riparazione devono presentare il progetto dell’attività al comando competente dei Vigili del Fuoco per avere il parere preventivo, successivamente sono tenuti a fare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare pesanti sanzioni ed addirittura la sospensione dell’attività commerciale.

Quinto Conto Energia

Il GSE fornisce chiarisce che la procedura di iscrizione al Registro. Gli impianti realizzati su edifici e su aree della Pubblica Amministrazione sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti del 5 Conto Energia, solo se sussistono tutte le condizioni espresse nella nota (esempio: gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2012).

Il GSE specifica anche le cause di esclusione dalla graduatoria degli impianti aventi diritto agli incentivi ed in particolare fornisce l’elenco dei documenti, tra quelli previsti per l’iscrizione al Registro, che comunemente non vengono allegati con conseguente esclusione dalla graduatoria.