Controlli sugli Attestati Energetici in Toscana

Dal 01/03/2013 il comune di Firenze ha avviato i controlli a campione sugli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) e sui progetti degli impianti tecnologici depositati presso gli uffici comunali.
Tramite il metodo del sorteggio è verificate la regolarità e la completezza delle pratiche relative a progetti e a certificati energetici; inoltre, per gli ACE, è valutata la congruità e la coerenza dei dati progettuali e la metodologia di calcolo utilizzata, quindi un controllo anche sostanziale oltre che formale.
Sono sorteggiati ogni anno un campione pari al 4% degli ACE presentati nell’anno solare precedente; detto campione è rappresentato per metà dagli attestati relativi ad edifici con classe energetica “A” e per l’altra metà dagli edifici con classe inferiore.

Rete idranti nelle attività commerciali

Il recente decreto sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, DM 27/07/2010, impone l’obbligo della dotazione di apposita rete di naspi e/o idranti progettata, installata, collaudata e gestita secondo le norme di buona tecnica vigenti, cioè in base alla UNI 10779:2007. Il livello di pericolo minimo richiede la predisposizione di 2 idranti con portata ≥ 120 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar oppure 4 naspi con portata ≥ 35 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar. L’alimentazione idrica deve garantire una durata superiore a 30 minuti, ciò significa che è necessario allestire dei serbatoi di accumulo dedicati, cioè adibiti ad esclusivo uso antincendio, che assicurano la quantità d’acqua necessaria in caso d’emergenza. Inoltre i serbatoti sono collegati ad un gruppo pompe, alimentato da un gruppo elettrogeno d’emergenza nel caso di assenza d’energia elettrica.
Questa disposizione risulta tanto severa per il fatto che tali ambienti hanno generalmente un carico di incendio molto elevato, superiore a 400 MJ/mq (22,8 kg legna equivalente/mq), e pertanto richiedono un’attenzione particolare nella predisposizione dei dispositivi di spegnimento degli incendi.

Attestato Energetico come dichiarazione sostitutiva

Il Certificato Energetico diventa una dichiarazione sostitutiva ed ai sensi del DPR 445/2000 va allegata anche la copia della carta d’identità del Certificatore Energetico abilitato.
Tutto ciò per garantire i requisiti di indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, che all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
L’Attestato di Certificazione Energetica “ACE” ha il valore di un atto pubblico, con la responsabilità diretta civile e penale del tecnico che lo firma, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale che cita: “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Norme sull’Attestato di Certificazione Energetica

Il DLgs 192 ha subito innumerevoli modifiche dalla sua emanazione nel 2005, modificato dal DLgs 311/2006 per recepire la Direttiva 2002/91/CE, poi successivamente dalla Legge 99/2009, dalla Legge 56/2010 e dal DLgs 28/2011.
Infine sono stati introdotti il Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (DPR 59/2009) e le Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).

Sostituzione maniglioni antipanico

A febbraio 2013 è scaduto il termine ultimo per la sostituzione e l’installazione dei maniglioni antipanico, non marcati CE, sulle vie di fuga nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Infatti da tale data i dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio, devono avere il marchio CE.
Tale disposizione è stata introdotta dal DM 03/11/2004 poi modificato dal DM 06/12/2011, che prorogava la scadenza per la sostituzione appunto a febbraio 2013.
I nuovi maniglioni, oltre ad avere la marcatura CE, devono essere conformi alla norma UNI EN 179 o alla norma UNI EN 1125 in base al tipo di attività (affollamento) e alle condizioni di utilizzo (apertura al pubblico).

Autorizzazioni per le centrali termiche

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Settembre 2013 (Anno X – Numero 8) intitolato “Autorizzazioni per le centrali termiche”.

I documenti necessari per l’installazione e la conduzione di un impianto termico variano in base alla sua dimensione e configurazione, per questo qui sotto si forniscono precise indicazioni sui casi in cui sono obbligatorie le diverse autorizzazioni.

Chi deve redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto termico?
La ditta realizzatrice. Al termine dei lavori, dopo le indispensabili verifiche sulla efficienza e funzionalità dell’impianto, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità, a cui è allegato lo schema dell’impianto con la descrizione funzionale ed effettiva dell’opera eseguita, ai sensi del DM 37/2008.

Quando si deve redigere il progetto dell’impianto gas?
Solo in alcuni casi. Il DM 37/2008 prescrive l’obbligo del progetto dell’impianto gas a servizio delle caldaie, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti per la distribuzione ed utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW. Il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica.

Quando è richiesto il progetto dell’impianto termico?
Il progetto dell’impianto di riscaldamento, con il dimensionamento della caldaia, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali è prescritto dal DM 37/2008 solo in presenza di canne fumarie collettive ramificate.
Qui entra in gioco anche il DLgs 192/2005, che prescrive la relazione tecnica ai sensi della Legge 10/1991 nel caso di installazioni di impianti con potenze nominali del focolare maggiori di 100 kW, nella quale si esegue una diagnosi energetica dell’edificio con l’individuazione degli interventi di riduzione della spesa energetica, si indicano i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e sulla base della quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

In quali casi serve la denuncia all’INAIL?
Per tutti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso a servizio di impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione e con potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h, ai sensi del DM 01/12/1975 (titolo II).

Quali sono i principali componenti INAIL?
Le prescrizioni richieste agli impianti termici dalla regola tecnica del 2009, ai sensi del DM 01/12/1975, dipendono dal tipo di espansione (vaso aperto o chiuso), dal combustibile (gas, liquido o solido) e dall’utilizzo del calore (scambiatori, cogenerazione, pannelli solari, ecc..), ma in generale devono essere provvisti dei seguenti dispositivi di sicurezza:
– vaso di espansione e targa generatore;
– valvola di sicurezza e di scarico termico;
– tubo di sicurezza e di carico;
– tubo troppo pieno e sfiato;
– termostato di regolazione e di blocco;
– pressostato di blocco;
– dispositivo di protezione livello minimo;
– canna fumaria con foro d’ispezione;
– termometro con pozzetto di controllo;
– manometro con rubinetto di controllo.

Quando si richiede il parere ai Vigili del Fuoco?
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è obbligatoria per tutti gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 74).

Quali sono le disposizioni base di prevenzione incendi?
Tutti gli impianti termici con portata termica complessiva maggiore di 30.000 kcal/h devono rispettare, come richiesto dal DM 12/04/1996, le successive regole tecniche:
– valvola esterna di interruzione del combustibile;
– sezionatore esterno dell’energia elettrica;
– superficie di aerazione dei locali;
– resistenza al fuoco delle strutture (REI 60);
– dichiarazione di conformità degli impianti;
– segnaletica di sicurezza ed estintori;
– altezza locale ed accessibilità al generatore.

Chiarimenti sulle Detrazioni al 50% per i mobili

La Circolare 29/E del 18/09/2013 dell’Agenzia delle Entrate riguarda le detrazioni Irpef legate agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%) e di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili (50%), aggiornate dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013 convertito dalla Legge 90/2013.

Il decreto ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese effettuate per i mobili fino ad un massimo di 10.000 euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Gli acquisti sono agevolati dal 06/06/2013 al 31/12/2013, e possono avvenire con bonifici e carte di credito o debito, cioè si può acquistare tramite bancomat. Non è consentito, invece effettuare il pagamento mediante assegni o contanti.

L’agenzia fornisce, a titolo esemplificativo, qualche esempio dei mobili detraibili, che sono qui sotto riportati:
– letti
– armadi
– cassettiere
– librerie
– scrivanie
– tavoli
– sedie
– comodini
– divani
– poltrone
– credenze
– materassi
– apparecchi di illuminazione

Invece non sono agevolabili le spese su porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.

Gli elettrodomestici devono essere dotati di etichetta energetica di classe A+ o superiore e A o superiore per i forni. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

L’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 e qui sotto elencati:
– frigoriferi
– congelatori
– lavatrici
– asciugatrici
– lavastoviglie
– apparecchi di cottura
– stufe elettriche
– piastre riscaldanti elettriche
– forni a microonde
– apparecchi elettrici di riscaldamento
– radiatori elettrici
– ventilatori elettrici
– apparecchi per il condizionamento

Riforma del Condominio

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Luglio 2013 (Anno X – Numero 7) intitolato “Riforma del Condominio”.

La legge 220/2012, entrata in vigore il 18/06/2013, conclude il processo di riorganizzazione del condominio, introducendo numerosi cambiamenti attraverso la modifica degli articoli 1117 e seguenti del codice civile. Si è ritenuto interessante riportare qui sotto le principali novità introdotte dalla riforma.

Cambio d’uso delle parti comuni (art. 1117)
Sono dettate modalità più stringenti per l’assunzione delle deliberazioni sulla modifica delle destinazioni d’uso delle parti comuni.

Distacco dall’impianto centralizzato (art. 1118)
Il singolo condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento se dal fatto non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Se il distacco è possibile, il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Innovazioni (art. 1118)
I condomini possono approvare alcune tipologie di innovazioni con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Tali miglioramenti possono avere ad oggetto: sicurezza e salubrità degli edifici; eliminazione delle barriere architettoniche; contenimento del consumo energetico; realizzazione di parcheggi; produzione di energia da impianti di cogenerazione; installazione di impianti centralizzati. Non possono essere realizzate innovazioni che pregiudichino la stabilità, la sicurezza, il decoro degli edifici o che limitano l’uso di parti comuni anche da parte di un solo condomino.

Impianti solari (art. 1122-bis)
La riforma consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare e su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato, anche a servizio di singole unità immobiliari. In tali casi l’assemblea deve provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, non pregiudicando le forme di utilizzo in atto o previste dal regolamento di condominio.

Sito internet condominiale (art. 71-ter)
L’articolo 71-ter prevede che l’amministratore attivi un sito internet del condominio su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Le spese di attivazione e gestione sono a carico dei condomini. Il sito consente l’accesso ai documenti previsti dalla delibera assembleare.

Animali domestici (art. 1138)
I regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condomini.

Sanzioni per infrazioni al regolamento (art. 70)
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad 200 €, ed in caso di recidiva, fino ad 800 €. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

Manutenzione scale ed ascensori (art. 1124)
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Conto corrente condominiale (art. 1129)
L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Registro di anagrafe condominiale (art. 1130)
L’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

Verifica impianti termici

La Provincia di Roma esegue periodicamente le verifiche sullo stato di manutenzione degli impianti termici con potenza maggiore di 35 kW, cioè le caldaie delle singole abitazioni per il riscaldamento autonomo e la produzione di acqua calda sanitaria, così come gli impianti condominiali ed i generatori di calore per utilizzi industriali.

La verifica si articola nelle seguenti fasi:

  • registrazione dei dati anagrafici del responsabile dell’impianto;
  • annotazione dei dati anagrafici del manutentore;
  • individuazione del tipo di impianto;
  • verifica dei requisiti del locale tecnico;
  • controllo della documentazione;
  • schedatura dei dati del generatore;
  • misura dei rendimenti di combustione.

Durante il esame del locale il verificatore della Provincia appura questi requisiti:

  • locale centrale termica conforme;
  • sistema aerazione sufficiente;
  • accesso centrale termica conforme;
  • presenza all’esterno del rubinetto di intercettazione manuale del combustibile;
  • presenza all’esterno dell’interruttore generale elettrico;
  • stato delle coibentazioni;
  • assenza di materiali estranei nella centrale;
  • presenza dell’estintore;
  • predisposizione dei cartelli di sicurezza;
  • stato dei canali da fumo.

Infine si procede al controllo dello presenza di questa documentazione:

  • libretto di centrale termica;
  • libretto di uso e manutenzione della caldaia;
  • libretto di uso e manutenzione del generatore;
  • compilazione libretto di centrale termica;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto termico;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
  • denuncia all’INAIL del generatore;
  • certificazione dei Vigili del Fuoco per impianti > 116 kW.

Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Giugno 2013 (Anno X – Numero 6) intitolato “Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica”.

Le detrazioni fiscali del 50% per la riqualificazione energetica dell’edificio sono state aumentate al 65% già dal 06/06/2013 e prorogate fino al 31/12/2013 per i privati, e fino al 30/06/2014 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, ai sensi nel recente Decreto Legge 63/2013. Questo è veramente l’ultimo rinvio previsto per usufruire delle agevolazioni fiscali maggiorate (poi scenderanno al 36%), quindi ora o mai più. Qui sotto si fornisce qualche utile appunto sull’argomento.

Quali sono gli edifici interessati?
L’agevolazione è valida per tutti i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Non possono beneficiare della detrazione gli immobili merce (Risoluzione 303/E del 15/07/2008 dell’Agenzia delle Entrate) né quelli dati in locazione dalle società (Risoluzione 340/E del 01/08/2008).

Chi può fruire della detrazione?
Possono sfruttare la detrazione tutti i contribuenti che sostengono le spese su edifici posseduti o detenuti. In particolare sono ammessi: proprietari, condomini, inquilini, nudi proprietari, usufruttuari, comodatari, così come i familiari conviventi (coniuge, parenti). Tali soggetti possono essere persone fisiche, soci di cooperative, imprenditori individuali, persone giuridiche, società di persone o capitali, associazioni di professionisti, enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale, eccetto i comuni che non sono soggetti passivi Ires (Risoluzione 33/E del 05/02/2008).

Per quali lavori spettano le agevolazioni?
L’agevolazione spetta per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, ed in particolare per queste opere:
– ristrutturazione energetica globale dell’edificio (comma 344 della Legge 296/2006);
– realizzazione di coperture, muri e solai con bassa trasmittanza termica (comma 345);
– installazione di finestre comprensive di infissi, integrazione dei componenti vetrati esistenti, e sostituzione delle persiane (comma 345);
– istallazione di pannelli solari termici per la produzione d’acqua calda (comma 346) ;
– rifacimento del impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione (comma 347).
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, la fornitura e la posa in opera di materiali di coibentazione, le demolizioni e le ricostruzioni occorrenti, la realizzazione delle opere murarie collegate, le opere provvisionali ed accessorie necessarie, gli impianti di climatizzazione, ed infine le prestazioni professionali.

Quali sono i tetti massimi della detrazione?
Il limite massimo delle detrazioni è di 100.000 € per il comma 344, 60.000 € per i commi 345 e 346, infine 30.000 € per il comma 347.

Quali sono gli adempimenti da rispettare?
Per fruire delle agevolazioni fiscali è necessario seguire questa procedura ed acquisire i seguenti documenti (dipende dal tipo di intervento):
– Attestato di certificazione energetica;
Asseverazione sull’intervento di un tecnico abilitato o certificazione del produttore;
– Ricevuta della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
– Pagamento dei costi sostenuti per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, il numero di partita IVA dell’impresa;
Fatture e ricevute delle spese sostenute;
Solo nel caso in cui i lavori proseguono in più periodi d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Legge 2/2009). Il contribuente deve presentare al commercialista le attestazioni fiscali raccolte in sede di dichiarazione dei redditi, e inoltre conservare la suddetta documentazione.

A quanto ammontano le agevolazioni?
Ogni 10.000 € di spesa (inclusa IVA) eseguite per i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio, la detrazione spettante ammonta a 6.500 € ripartita in dieci quote di pari importo, quindi ogni anno 650 € di credito sull’Irpef o Ires da versare.

News – Incentivi ristrutturazioni edilizie
Le detrazioni fiscali del 50% per il recupero del patrimonio edilizio sono prorogate fino al 30/12/2013 (DL 63/2013), inoltre è riconosciuta anche un’agevolazione nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate (massimo 10.000 €) per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione.